Le principali novità del DL “Rilancio” 34/2020

CREDITI D’IMPOSTA

ART 28 Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo per i mesi di MARZO, APRILE, MAGGIOCredito d’imposta sui canoni di immobili a uso non abitativo pari: al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprendenti almeno un immobile In caso di riduzione del fatturato del 50% rispetto al 2019.** SONO INCLUSE TUTTE LE CATEGORIE CATASTALI DIVERSE DA QUELLE RESIDENZIALI (CD STRUMENTALI PER DESTINAZIONE)
ART 120 Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoroCredito d’imposta riservato alle attività esercitate nei luoghi aperti al pubblico (vedasi Allegato 1 al D.L. 34/2020) pari al 60%, per un massimo di euro 80.000, delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi, acquisto di arredi di sicurezza, acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura
ART 125 Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezioneCredito d’imposta pari al 60%, per un massimo di euro 60.000, delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e dispositivi di protezione, di sicurezza e detergenti e disinfettanti, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro

ART 25 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo** e reddito agrario titolari di partita IVA, a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni / prestazione dei servizi.

** sono esclusi gli iscritti alla gestione separata INPS e i  professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse Interprofessionali).

Sono altresì esclusi i hanno cessato l’attività al 31.3.2020.

Domanda Del Contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un’istanza

all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti:

O esclusivamente in via telematica (anche tramite un intermediario delegato al servizio del

Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);

O entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Le modalità di effettuazione dell’istanza / contenuto informativo / termini di presentazione della stessa

sono definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario /

postale intestato al soggetto beneficiario.

BONUS APRILE e MAGGIO

ART 84 LAVORATORI AUTONOMI

L’art. 84, comma 1, DL n. 34/2020 estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza

dell’indennità di € 600, riconosciuta dall’art. 27, DL n. 18/2020 a favore dei seguenti soggetti:

lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020.

Si ritiene che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo non siano tenuti ad una nuova richiesta.

NUOVA INDENNITÀ DI € 1.000

I commi 2 e 3 del citato art. 84 prevedono altresì il riconoscimento di un’indennità per il mese di maggio 2020 pari € 1.000 a favore di:

lavoratori autonomi titolari di partita IVA attivaal 19.5.2020 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto) iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019.

Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel predetto periodo.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all’INPS al fine di autocertificare il possesso dei suddetti requisiti. L’INPS comunicai dati dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate la qualecomunica allo stesso Istituto l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti.

ART 84 ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con il comma 4 del citato art. 84 estende SOLO per il mese di aprile 2020 la spettanza dell’indennità di € 600, riconosciuta dall’art. 28, DL n. 18/2020 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

Si rammenta che l’indennità spetta ai seguenti soggetti:

artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni;

– imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;

coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative

Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;

-soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all’Enasarco, ossia

agli agenti / rappresentati di commercio.

Possono usufruire dell’indennità anche ai soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (ad esempio, IVS). L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

Si ritiene che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo non siano tenuti ad una nuova richiesta.

L’indennità di 1.000 euro prevista per gli iscritti alla gestione separata, non è prevista per gli artigiani e commercianti, che però, a differenza degli iscritti alla gestione separata, potranno richiedere il contributo a fondo perduto.

ART 44 INDENNITÀ SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

L’art. 78, DL n. 34/2020 estende la spettanza dell’indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Le casse sono in attesa di nuovo decreto interministeriale che meglio definisca i requisiti d’accesso, che però da una prima lettura dovrebbero rimanere le medesime previste dal DM 28.3.2020:

– conseguimento di un reddito complessivo 2018 non superiore a € 35.000

– compreso tra € 35.000 e € 50.000 con cessazione / riduzione/ sospensione dell’attività in

conseguenza dell’emergenza “coronavirus”;

Il bonus è erogato a condizione che il professionista interessato alla data di presentazione della domanda non sia:

– titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

– titolare di pensione.

ART 98 INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

L’art. 98 del Decreto in esame estende per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità pari a € 600 riconosciuta da parte di Sport e Salute spa, dall’art. 96, DL n. 18/2020, a favore dei lavoratoriimpiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato

Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già “attivi” alla data del 23.2.2020.

L’indennità in esame:

– non concorre alla formazione del reddito;

– non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di

emergenza e delle indennità di cui ai citati artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;

– è erogata previa apposita domanda / autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto

di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza /

suddette prestazioni.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Il comma 3 del citato art. 98 prevede espressamente che i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità in esame non devono presentare un’ulteriore domanda anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

ART 24 VERSAMENTO IRAP

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

– esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;

– con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello

di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019).

Non è dovuto il versamento:

– del saldo IRAP 2019;

– della prima rata dell’acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell’imposta da

versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto

dovuto a titolo di prima rata.

Resta confermato l’obbligo di versamento dell’acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento

all’imposta desumibile dal mod. IRAP 2019, relativo al 2018.

Va evidenziato che il DL n. 34/2020 non prevede alcuna proroga / agevolazione con riferimento

ai versamenti derivanti dal mod. REDDITI, quali ad esempio IRPEF / IRES e relative addizionali / relative imposte sostitutive Gli stessi pertanto devono essere effettuati, nella misura prevista, entro la scadenza ordinaria (saldo e primo acconto IRPEF / IRES entro il 30.6 / 30.7.2020

+ 0,40%).

ART 127 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

La  sospensione dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA che inizialmente erano state previste per il 30/6 in unica soluzione o in massimo 5 rate sono prorogate al 16 SETTEMBRE

– in unica soluzione;

– a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

PER I VERSAMENTI CON SCADENZA NEI MESI DI APRILE/MAGGIO è sempre da verificarsi la riduzione di almeno il 33% o 50% di fatturato / corrispettivi del 2020 rispetto al 2019.

Si rammenta che i soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della sospensione prevista dal citato DL n. 18/2020 fino al 30.4, con ripresa ora prorogata dall’1.6 al 16.9.2020 (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020


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