Nell’ambito del recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è previsto l’aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.

La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 effettuati dai seguenti soggetti:

-persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari,

-condomini.

Il comma 10 dell’art. 119 in esame specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda,
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con  – impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici – impianti di microcogenerazione,
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: – impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, -impianti di microcogenerazione
  • Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

* nel loro complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE).

INTERVENTI CORRELATI

 La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.

-Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013

  • installazione impianto fotovoltaico
  • posa schermature solari,
  • pannelli solari
  • interventi su pareti esterne, finestre e infissi.

-Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti,

-Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.

MODALITA’ di FRUIZIONE

  • Detrazione 110% da ripartire in 5 quote annuali,
  • Sconto in fattura 100% ,
  • Trasformazione in credito d’imposta.

in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

SCONTO IN FATTURA ANCHE PER ALTRI INTERVENTI

L’art. 121, DL n. 34/2020, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall’art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall’art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, DL n. 63/2013, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. “sconto in fattura” anche per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

 – recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);

 – efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%); O adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);

– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;

– installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;

 – installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.


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